Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina:

          a) le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di «prodotto erboristico»;

          b) la presentazione del prodotto erboristico al fine di garantire al consumatore sia i livelli qualitativi sia la corretta conoscenza della destinazione d'uso;

          c) la formazione professionale dell'erborista e il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare l'attività di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto erboristico;

          d) l'attività commerciale al dettaglio definita come «erboristeria».